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Sovraindebitamento: come funziona una procedura, passo dopo passo

Come affrontare i debiti con banche, finanziarie e Agenzia delle Entrate-Riscossione, valutare la sospensione dei pignoramenti e individuare una soluzione sostenibile.

Avv. Antonella Olivieri – Studio Legale Avv. Antonella Olivieri – Ordine degli Avvocati di Arezzo

Che cos'è il sovraindebitamento?

Quando i debiti diventano superiori alle proprie possibilità economiche, anche le spese quotidiane possono trasformarsi in una difficoltà. Rate di finanziamenti, cartelle esattoriali, mutui, pignoramenti dello stipendio e richieste di pagamento possono compromettere la stabilità economica di una persona o di un'intera famiglia.

Non sempre, tuttavia, è necessario affrontare separatamente ogni creditore.

L'ordinamento italiano prevede specifiche procedure che, in presenza dei requisiti di legge, consentono di riorganizzare i debiti, proporre pagamenti parziali e sostenibili e, in determinate situazioni, ottenere la liberazione dai debiti che non possono essere soddisfatti.

Questi strumenti sono disciplinati dal Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, introdotto dal D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, e successive modificazioni.

Il sovraindebitamento comprende situazioni di crisi o insolvenza di soggetti che non possono essere assoggettati alle ordinarie procedure di liquidazione giudiziale.

L'obiettivo non è cancellare automaticamente i debiti, ma individuare una soluzione prevista dalla legge, tenendo conto delle possibilità economiche del debitore e dei diritti dei creditori.

Chi può accedere alle procedure di sovraindebitamento?

Le procedure possono essere utilizzate, ricorrendone i presupposti, da:

  • Consumatori e persone fisiche con debiti personali o familiari.
  • Lavoratori dipendenti e pensionati.
  • Professionisti e lavoratori autonomi.
  • Piccoli imprenditori e titolari di ditte individuali.
  • Imprenditori agricoli.
  • Altri soggetti non assoggettabili a liquidazione giudiziale.

Per le imprese minori, il Codice individua specifici requisiti dimensionali relativi all'attivo patrimoniale, ai ricavi e ai debiti complessivi.

Non esiste invece un importo minimo di debito generalmente richiesto per poter accedere a tutte le procedure: occorre valutare la situazione concreta e i requisiti previsti per ciascuno strumento.

Anche più componenti della stessa famiglia possono, in determinate condizioni, presentare un'unica domanda, quando convivono oppure quando il sovraindebitamento ha un'origine comune. Restano comunque distinte le rispettive masse attive e passive.

Riferimenti: artt. 2, 65 e 66 del Codice della crisi.

Quali sono le procedure previste dalla legge?

Il Codice della crisi prevede tre principali strumenti, ai quali si aggiunge l'esdebitazione del debitore incapiente.

1. Ristrutturazione dei debiti del consumatore

È la procedura destinata alle persone fisiche che hanno contratto debiti per esigenze personali o familiari, estranee all'eventuale attività imprenditoriale o professionale.

Consente di presentare al tribunale un piano che può prevedere il pagamento anche soltanto parziale dei debiti, secondo modalità compatibili con la situazione economica del debitore.

Ad esempio, una persona che percepisce uno stipendio ma deve sostenere contemporaneamente più finanziamenti, spese familiari e debiti verso altri creditori può valutare la possibilità di proporre un piano di rientro sostenibile.

Una caratteristica importante è che il piano del consumatore non richiede il voto favorevole della maggioranza dei creditori.

I creditori possono formulare osservazioni e contestazioni, ma è il giudice a valutare l'ammissibilità e la fattibilità del piano e, se ricorrono i presupposti, a omologarlo.

L'accesso non è consentito, tra l'altro, quando il consumatore ha determinato il sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode.

Riferimenti: artt. 67-72 del Codice della crisi.

2. Concordato minore

Il concordato minore è rivolto principalmente a piccoli imprenditori, professionisti e altri debitori non qualificabili come consumatori.

È particolarmente rilevante quando vi è la possibilità di proseguire l'attività economica o professionale.

La proposta può prevedere pagamenti parziali, dilazioni e altre modalità di soddisfacimento dei creditori.

Quando non è prevista la prosecuzione dell'attività, il concordato minore è ammesso soltanto se vengono apportate risorse esterne che incrementino in misura apprezzabile l'attivo disponibile.

La proposta deve essere approvata dai creditori secondo le maggioranze previste dalla legge e successivamente omologata dal giudice.

In linea generale è necessaria la maggioranza dei crediti ammessi al voto, con regole ulteriori in presenza di un creditore che detenga da solo più della metà dei crediti ammessi al voto oppure di diverse classi di creditori.

La mancata risposta del creditore entro il termine assegnato comporta, nei casi previsti dall'art. 79, il consenso alla proposta trasmessa.

Riferimenti: artt. 74-83 del Codice della crisi.

3. Liquidazione controllata

La liquidazione controllata è una procedura attraverso la quale il patrimonio del debitore, nei limiti previsti dalla legge, viene destinato al soddisfacimento dei creditori.

Può rappresentare una soluzione quando non è concretamente sostenibile un piano di pagamento e il debitore dispone di beni o redditi utilizzabili nell'ambito della procedura.

Il tribunale nomina un liquidatore, che individua i beni da liquidare, verifica le posizioni creditorie e provvede alla distribuzione delle somme disponibili secondo le regole concorsuali.

La procedura può coinvolgere immobili, altri beni e quote di reddito eccedenti quanto necessario al mantenimento del debitore e della famiglia.

In presenza dei requisiti di legge, il debitore può ottenere l'esdebitazione, cioè la liberazione dai debiti rimasti insoddisfatti.

La domanda può essere proposta anche da un creditore, quando il debitore è insolvente, nei limiti dell'art. 268. Per l'iniziativa del creditore è previsto, tra l'altro, il limite di 50.000 euro di debiti scaduti e non pagati, al di sotto del quale non si procede all'apertura. Sono inoltre previste specifiche tutele in caso di assenza di attivo acquisibile.

Quando la domanda è presentata dal debitore persona fisica, l'OCC deve attestare la possibilità di acquisire attivo da distribuire, anche mediante azioni giudiziarie.

Riferimenti: artt. 268-277 del Codice della crisi.

Come funziona concretamente una procedura di sovraindebitamento?

Sebbene ogni procedura abbia caratteristiche differenti, il percorso può essere suddiviso in alcune fasi principali.

Passaggio 1 – Analisi della situazione debitoria

La prima fase consiste nella ricostruzione completa della situazione economica e patrimoniale.

Occorre individuare:

  • L'importo complessivo dei debiti e i relativi creditori.
  • L'esistenza di finanziamenti bancari, cessioni del quinto e carte di credito.
  • Eventuali cartelle esattoriali e debiti fiscali o contributivi.
  • Pignoramenti, decreti ingiuntivi e altre procedure esecutive.
  • Redditi del debitore e del nucleo familiare.
  • Spese necessarie al mantenimento della famiglia.
  • Immobili, beni mobili e altre disponibilità patrimoniali.

Questa valutazione è fondamentale perché non tutte le procedure sono adatte a ogni situazione.

Occorre inoltre verificare l'esistenza di eventuali prescrizioni, contestazioni dei crediti e possibilità di definizione stragiudiziale.

Passaggio 2 – Raccolta della documentazione

Per valutare e predisporre la procedura è necessario acquisire la documentazione relativa ai debiti e alle condizioni economiche del debitore.

Tra i principali documenti rientrano contratti di finanziamento, estratti conto, cartelle esattoriali, comunicazioni delle società di recupero crediti, atti giudiziari, dichiarazioni dei redditi, buste paga, certificazioni pensionistiche e documenti relativi agli immobili.

È inoltre necessario ricostruire le principali operazioni patrimoniali compiute negli anni precedenti, secondo quanto richiesto dalla procedura.

La completezza e l'attendibilità delle informazioni sono essenziali: dichiarazioni incomplete o omissioni possono compromettere l'accesso alla procedura e il suo esito.

Passaggio 3 – Coinvolgimento dell'Organismo di Composizione della Crisi (OCC)

L'OCC è l'organismo previsto dalla legge per lo svolgimento delle attività di composizione della crisi da sovraindebitamento.

Nelle procedure di ristrutturazione dei debiti del consumatore e di concordato minore la domanda viene presentata tramite l'OCC competente.

L'organismo designa un Gestore della crisi, il quale esamina la documentazione e svolge le verifiche necessarie, redigendo la relazione prevista dalla legge.

Il Gestore deve rispettare specifici requisiti di indipendenza e non può percepire direttamente dal debitore compensi per il proprio incarico.

La funzione del Gestore dell'OCC è distinta da quella dell'avvocato che assiste il debitore.

L'avvocato può occuparsi dell'analisi preliminare, della valutazione degli strumenti giuridici disponibili, della tutela del cliente e dell'assistenza nelle varie fasi, senza sostituirsi alle funzioni indipendenti dell'OCC.

Passaggio 4 – Predisposizione del piano o della domanda

Sulla base della documentazione e delle verifiche effettuate viene individuata la procedura più appropriata.

Quando è possibile proporre una ristrutturazione, il piano deve illustrare come il debitore intende adempiere alle obbligazioni, con quali risorse e secondo quali scadenze.

Occorre valutare anche la convenienza e la sostenibilità della soluzione prospettata, considerando il possibile risultato per i creditori nell'alternativa liquidatoria.

Nella liquidazione controllata viene invece predisposta la domanda con la documentazione e la relazione dell'OCC richiesta dalla legge.

Passaggio 5 – Deposito della domanda in tribunale

La domanda viene presentata al tribunale competente, individuato in base al centro degli interessi principali del debitore.

Per una persona fisica che non esercita attività d'impresa, tale centro si presume coincidente con la residenza o il domicilio.

Il tribunale verifica i presupposti di accesso e adotta i provvedimenti previsti dalla specifica procedura.

È importante precisare che il semplice deposito della domanda non determina automaticamente la sospensione di tutti i pignoramenti o delle azioni dei creditori.

Gli effetti protettivi dipendono dalla procedura e dai provvedimenti adottati.

Passaggio 6 – Coinvolgimento dei creditori

Nella ristrutturazione del consumatore i creditori ricevono comunicazione della proposta e possono presentare osservazioni, senza essere chiamati a votare sul piano.

Nel concordato minore, invece, è prevista una fase di espressione del consenso o del dissenso dei creditori, con applicazione delle maggioranze stabilite dal Codice.

Nella liquidazione controllata i creditori presentano le domande di ammissione al passivo e partecipano alla distribuzione delle somme ricavate dalla liquidazione secondo le rispettive posizioni.

Passaggio 7 – Decisione del tribunale

Il giudice valuta la sussistenza dei requisiti previsti dalla legge.

Nelle procedure di ristrutturazione e concordato minore, quando ricorrono le condizioni, viene pronunciata la sentenza di omologazione.

Con l'omologazione il piano diventa vincolante secondo gli effetti previsti dalla legge.

Nella liquidazione controllata il tribunale pronuncia invece la sentenza di apertura e nomina gli organi della procedura.

Passaggio 8 – Esecuzione del piano o liquidazione del patrimonio

Dopo l'omologazione il debitore deve rispettare gli impegni previsti dal piano.

L'OCC esercita le funzioni di vigilanza previste dalla legge, riferendo periodicamente al giudice.

In caso di inadempimenti o comportamenti fraudolenti possono verificarsi conseguenze anche gravi, compresa la revoca dell'omologazione nei casi stabiliti dal Codice.

Nella liquidazione controllata, invece, il liquidatore procede secondo il programma approvato, distribuendo ai creditori quanto ricavato.

Il sovraindebitamento può fermare i pignoramenti?

Una delle domande più frequenti riguarda la possibilità di bloccare pignoramenti dello stipendio, della pensione, dei conti correnti o degli immobili.

La risposta dipende dalla procedura utilizzata.

Nella ristrutturazione dei debiti del consumatore, il giudice, su istanza del debitore, può sospendere le procedure esecutive che pregiudicherebbero la fattibilità del piano e disporre misure di protezione del patrimonio.

Nel concordato minore, su istanza del debitore, il giudice dispone le misure previste dall'art. 78, che possono impedire l'inizio o la prosecuzione delle azioni esecutive e cautelari nei termini stabiliti dalla norma.

Nella liquidazione controllata, dall'apertura della procedura opera il divieto di iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari individuali sui beni compresi nella liquidazione, secondo il rinvio all'art. 150.

Pertanto, chi ha già ricevuto un pignoramento dovrebbe far esaminare tempestivamente gli atti, verificando lo stato della procedura e gli strumenti concretamente disponibili.

Riferimenti: artt. 70, 78, 150 e 270 del Codice della crisi.

Si possono ridurre i debiti con banche, finanziarie e Agenzia delle Entrate-Riscossione?

Le procedure di sovraindebitamento possono riguardare diverse tipologie di debiti, tra cui:

  • Finanziamenti personali e prestiti bancari.
  • Debiti verso società finanziarie e società di recupero crediti.
  • Carte di credito e prestiti con cessione del quinto.
  • Debiti verso fornitori.
  • Debiti fiscali e contributivi.
  • Cartelle e altri carichi affidati ad Agenzia delle Entrate-Riscossione.

La legge può consentire, a seconda della procedura e dei presupposti applicabili, pagamenti parziali, ristrutturazioni delle obbligazioni o la successiva esdebitazione dei crediti rimasti insoddisfatti.

Non tutti i crediti hanno però lo stesso trattamento: occorre considerare le eventuali garanzie, i privilegi, la natura delle obbligazioni e le esclusioni espressamente previste.

La riduzione dei debiti non è automatica e non può essere quantificata senza un'analisi della posizione individuale.

Posso accedere alla procedura se percepisco uno stipendio o una pensione?

Sì. Percepire uno stipendio o una pensione non impedisce, di per sé, l'accesso alle procedure di sovraindebitamento.

Una persona può avere un reddito stabile ed essere comunque incapace di sostenere contemporaneamente rate, spese familiari e debiti accumulati.

Nella valutazione occorre considerare non soltanto le entrate, ma anche le spese necessarie per abitazione, alimentazione, salute e mantenimento dei familiari.

Nella liquidazione controllata, stipendi e pensioni non sono compresi nella liquidazione nei limiti indicati dal giudice per il mantenimento del debitore e della famiglia.

La parte eccedente tali necessità può invece essere destinata alla procedura, secondo la disciplina applicabile.

Anche i finanziamenti con cessione del quinto possono essere interessati dalla ristrutturazione prevista dall'art. 67 del Codice della crisi.

Il sovraindebitamento permette di salvare la casa?

La presenza di un immobile di proprietà non impedisce necessariamente l'accesso a una procedura, ma è uno degli aspetti che richiedono maggiore attenzione.

Nella ristrutturazione dei debiti del consumatore, in presenza delle condizioni previste dalla legge, il piano può consentire la prosecuzione del pagamento delle rate del mutuo ipotecario sull'abitazione principale secondo le scadenze contrattuali.

Nella liquidazione controllata, invece, l'immobile può rientrare tra i beni da liquidare per soddisfare i creditori.

Prima di scegliere una procedura è quindi indispensabile verificare il valore dell'immobile, l'eventuale mutuo residuo, le ipoteche, i pignoramenti, la titolarità del bene e le conseguenze della sua eventuale liquidazione.

La tutela dell'abitazione non può essere garantita in modo generalizzato: deve essere valutata caso per caso.

Riferimenti: artt. 67, 268 e 270 del Codice della crisi.

E se non possiedo beni e non posso pagare nulla?

Il Codice della crisi prevede uno specifico istituto denominato esdebitazione del debitore incapiente.

È destinato alla persona fisica meritevole che non sia in grado di offrire ai creditori alcuna utilità, diretta o indiretta, nemmeno in prospettiva futura, secondo i criteri previsti dall'art. 283.

La domanda viene presentata tramite l'OCC al giudice competente.

Il tribunale esamina la situazione economica e personale del debitore, valutandone la meritevolezza e l'assenza di atti in frode, dolo o colpa grave nella formazione dell'indebitamento.

Il beneficio può essere ottenuto una sola volta.

Nei tre anni successivi al decreto, eventuali utilità sopravvenute che consentano un utile soddisfacimento dei creditori possono determinare nuovamente l'esigibilità dei debiti, entro i limiti e alle condizioni stabiliti dalla legge.

La procedura non costituisce quindi una cancellazione indiscriminata di qualsiasi obbligazione.

Riferimento: art. 283 del Codice della crisi.

Che cos'è l'esdebitazione e quali debiti non vengono cancellati?

L'esdebitazione consente, nei casi previsti dalla legge, di ottenere la liberazione dai debiti rimasti insoddisfatti.

Nella liquidazione controllata può intervenire alla chiusura della procedura oppure, quando ricorrono i requisiti, decorsi tre anni dalla sua apertura, mediante il provvedimento previsto dall'art. 282.

L'esdebitazione non riguarda indistintamente tutte le obbligazioni.

Restano esclusi, in particolare:

  • Gli obblighi di mantenimento e alimentari.
  • I debiti per risarcimento dei danni derivanti da fatto illecito extracontrattuale.
  • Le sanzioni penali e amministrative pecuniarie che non siano accessorie a debiti estinti.

L'esdebitazione non libera automaticamente neppure eventuali fideiussori o coobbligati, i cui obblighi restano soggetti alla disciplina applicabile.

Riferimenti: artt. 278-283 del Codice della crisi.

Quanto dura una procedura di sovraindebitamento?

Non esiste una durata identica per tutte le procedure.

I tempi dipendono dalla complessità della situazione, dalla documentazione disponibile, dal numero dei creditori, dall'attività dell'OCC e dal procedimento davanti al tribunale.

Per la ristrutturazione dei debiti del consumatore e il concordato minore occorre distinguere la durata della fase giudiziale dal periodo necessario per eseguire il piano omologato.

Nella liquidazione controllata la legge prevede che la procedura rimanga aperta sino alla completa esecuzione delle operazioni di liquidazione e, in ogni caso, per tre anni dall'apertura, salvo l'ipotesi di chiusura anticipata prevista dall'art. 272.

La procedura può quindi proseguire oltre il triennio quando vi siano ancora operazioni da completare, fermo il distinto regime dell'esdebitazione.

Quanto costa una procedura di sovraindebitamento?

I costi variano in funzione della procedura, della consistenza del patrimonio, del numero dei creditori e della complessità delle attività da svolgere.

Occorre considerare i compensi dell'OCC, gli eventuali costi professionali dell'assistenza legale e le altre spese della procedura.

L'OCC deve fornire preventivamente le informazioni relative agli oneri prevedibili, secondo la disciplina applicabile.

Per l'esdebitazione del debitore incapiente, l'art. 283, comma 6, prevede la riduzione della metà dei compensi dell'OCC.

Una valutazione preliminare consente di comprendere anche i costi indicativi e la sostenibilità dell'iniziativa.

È obbligatorio rivolgersi a un avvocato?

Per la ristrutturazione dei debiti del consumatore l'art. 68 stabilisce che non è necessaria l'assistenza di un difensore.

Anche la domanda di liquidazione controllata proposta dal debitore può essere presentata personalmente, con l'assistenza dell'OCC, ai sensi dell'art. 269.

Ciò non esclude l'utilità di un'assistenza legale, soprattutto quando siano presenti pignoramenti, immobili, debiti contestati, garanzie personali o situazioni patrimoniali complesse.

L'avvocato può aiutare a ricostruire le posizioni debitorie, valutare i rischi giuridici, confrontare le possibili soluzioni e tutelare gli interessi del debitore.

Domande frequenti

È possibile accedere al sovraindebitamento con debiti inferiori a 50.000 euro?

Sì, se ricorrono i requisiti della specifica procedura. Il limite di 50.000 euro previsto dall'art. 268 riguarda l'apertura della liquidazione controllata su iniziativa del creditore e non costituisce una soglia generale per tutte le procedure.

Se ho già un pignoramento dello stipendio posso presentare domanda?

Sì, un pignoramento in corso non impedisce automaticamente l'accesso. Occorre però verificare quale procedura sia utilizzabile e quali misure possano essere richieste al giudice.

Posso includere le cartelle esattoriali?

I debiti fiscali e contributivi possono essere coinvolti negli strumenti previsti dal Codice della crisi, nel rispetto della disciplina applicabile alla loro natura e al loro grado di prelazione.

Se ho un mutuo sulla prima casa rischio di perderla?

Non necessariamente. Alcuni strumenti permettono, in presenza di precise condizioni, di prevedere la prosecuzione del pagamento delle rate del mutuo. La situazione deve essere esaminata individualmente.

Se mio marito o mia moglie ha debiti possiamo fare una sola procedura?

La legge ammette procedure familiari con un'unica domanda quando ricorrono i requisiti dell'art. 66, ferma la distinzione dei patrimoni e dei debiti dei singoli componenti.

Se non possiedo immobili posso accedere al sovraindebitamento?

L'assenza di immobili non esclude di per sé l'accesso. È necessario valutare le altre risorse disponibili e, quando manchino utilità distribuibili, verificare i presupposti dell'esdebitazione dell'incapiente.

Quando è opportuno chiedere una consulenza?

Affrontare una situazione di sovraindebitamento richiede un'analisi accurata delle posizioni creditorie, del reddito disponibile, del patrimonio e delle esigenze familiari.

Intervenire tempestivamente è particolarmente importante quando sono già iniziati pignoramenti, sono stati notificati decreti ingiuntivi o si rischiano ulteriori iniziative esecutive.

La soluzione più appropriata può consistere in una trattativa stragiudiziale con i creditori, in un piano di ristrutturazione, in un concordato minore o in una procedura liquidatoria, a seconda dei presupposti concretamente esistenti.

Non tutte le situazioni richiedono necessariamente una procedura giudiziale, ma ogni decisione dovrebbe essere preceduta da una valutazione completa della posizione debitoria.

Assistenza legale in materia di sovraindebitamento

Lo Studio Legale Avv. Antonella Olivieri, con sede ad Arezzo, presta assistenza nella gestione delle situazioni debitorie e nell'individuazione degli strumenti previsti dalla normativa vigente.

L'attività comprende l'analisi delle posizioni verso banche, finanziarie e creditori pubblici, la valutazione delle procedure esecutive in corso, le trattative per eventuali definizioni stragiudiziali e l'assistenza legale nelle procedure di sovraindebitamento.

È possibile richiedere una consulenza anche a distanza, per esaminare la documentazione e valutare le possibili soluzioni.

Studio Legale Avv. Antonella Olivieri

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Riferimenti normativi

D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 – Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, e successive modificazioni, con particolare riferimento agli artt. 2, 27, 65-83 e 268-283.

D.Lgs. 13 settembre 2024, n. 136 – Disposizioni integrative e correttive del Codice della crisi.

D.M. 24 settembre 2014, n. 202 – Regolamento sugli organismi di composizione della crisi da sovraindebitamento.

Le informazioni contenute nel presente articolo hanno finalità esclusivamente informative, non costituiscono consulenza legale individuale e devono essere valutate alla luce della normativa vigente e delle circostanze del singolo caso.